La sentenza Italgomme S.r.l. c. Italia ha affermato un principio fondamentale: il diritto del contribuente alla tutela contro verifiche fiscali arbitrarie e non conformi alla legge. La Corte ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU, osservando che l’accesso nei locali aziendali senza autorizzazione e senza rispetto delle garanzie statutarie costituiva un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata.
La Corte EDU, tuttavia, ha anche verificato che nell’ordinamento italiano non esiste una tutela adeguata che consenta in via immediata, senza dover attendere l’emanazione di un atto impositivo – che potrebbe intervenire anche a distanza di parecchi anni dalla violazione – di inibire che la condotta illegittima da parte dei verificatori sia perpetrata.
Vediamo quali tutele, ex ante ed ex post è possibile immaginare in favore del contribuente sottoposto a verifica fiscale.
Tutela immediata contro le verifiche illegittime
Di fronte a una verifica fiscale svolta in violazione di legge – ad esempio, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria o oltre i limiti temporali – è possibile attivare strumenti di tutela giurisdizionale immediata, come il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., per inibire la prosecuzione della condotta lesiva e ottenere una pronuncia cautelare che impedisca la continuazione dell’attività illecita. Tale possibilità, non sempre ammessa dalla giurisprudenza, riacquista validità alla luce proprio della sentenza Italgomme, con la quale la Corte EDU ha verificato l’assenza di strumenti di tutela adeguati da utilizzare nell’immediatezza della violazione. In attesa di un intervento legislativo, il provvedimento d’urgenza potrebbe rimediare a tale mancanza, essendo possibile applicarlo al processo tributario, in virtù del rinvio esterno ad opera del d. lgs. n. 546 del 1992, in favore del codice di procedura civile.
La nullità dell’accertamento secondo l’art. 7-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente
Con il D.Lgs. n. 219 del 2023, lo Statuto dei diritti del contribuente è stato profondamente riformato. Una delle novità più rilevanti è l’introduzione dell’art. 7-quinquies, il quale stabilisce che
«Non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge».
Tale previsione introduce una causa diretta di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti contra legem da parte dell’Amministrazione finanziaria, rendendo illegittimo l’intero procedimento di verifica fiscale.
La conseguenza di tale illegittimità è l’annullabilità dell’avviso di accertamento. Ed, infatti, se il procedimento che precede l’emanazione dell’atto impositivo è viziato da un accesso illegittimo, un’ispezione abusiva o una raccolta di documenti senza il rispetto delle forme di legge, l’atto impositivo che ne deriva sarà da considerare nullo o annullabile.
Conclusioni
Il caso Italgomme, letto alla luce dell’art. 7-quinquies dello Statuto, rafforza un principio essenziale: la legalità dell’azione amministrativa è condizione necessaria per la validità dell’imposizione tributaria. Un accertamento nato da un vizio originario nell’attività di verifica è affetto da nullità insanabile. Oggi più che mai, il contribuente ha non solo mezzi di difesa a posteriori, ma può intervenire tempestivamente per fermare una violazione in corso.